FIGC, acquisto di quote societarie: tempi più stretti e piano triennale obbligatorio

Dopo il Consiglio Federale del 5 novembre, la FIGC (tra i vari comunicati ufficiali) ha pubblicato e fatto entrare in vigore le modifiche relative alle norme sull’acquisizione di quote delle società di calcio. Alcuni articoli vengono infatti sostanzialmente riscritti, introducendo novità importanti.

SOCIETÀ NEO COSTITUITE

Se ad acquisire quote (non inferiori al 10%) è una società neo-costituita, i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria dovranno essere soddisfatti da tutti i soggetti che costituiscono la nuova società” e anche “dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche”.

IL PIANO TRIENNALE

Tra i requisiti di solidità finanziaria (oltre alla certificazione di un istituto di credito di primaria importanza) viene introdotto anche per i club professionistici di Serie B e Serie C l’obbligo di presentare il “piano triennale degli investimenti che intendono sviluppare, in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, con indicazione della relativa copertura finanziaria”.

TEMPISTICHE

Infine, viene ridotto il tempo a disposizione degli acquirenti per certificare in federazione il passaggio delle quote: infatti, le acquisizioni di almeno il 10% delle quote di società sportive professionistiche, la relativa documentazione e (per le società di Serie B e di Serie C) la fideiussione bancaria ed il piano triennale degli investimenti “dovranno essere presentate, ai fini sportivi, alla F.I.G.C. entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta acquisizione della partecipazione”.

REQUISITI DI ONORABILITÀ

Vengono ampliati i requisiti di onorabilità: “A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali:

a) condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. C.p.p., per reati punti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;

b) condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: – 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; – 9 della legge n. 376/2000; – 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;

c) condanna, ancorché non definitiva, anche se applicate su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni;

d) condanna, ancorché non definitiva, anche se applicate su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i delitti di cui: – al precedente punto b); – agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l’ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; – agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso)

Gli Acquirenti devono, inoltre, dichiarare – di non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, il ruolo di socio e/o di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC. – di non detenere partecipazioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in più società appartenenti alla sfera professionistica secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 7 e ss dello Statuto FIGC

Gli Acquirenti dovranno, infine, dichiarare che, ai sensi della vigente normativa antimafia, di non esser stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. L’assenza di condanne e le dichiarazioni di cui ai commi che precedono, dovranno esser autocertificate dagli Acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e la circostanza potrà esser oggetto di verifiche ed accertamenti da parte della Federazione nei limiti delle sue prerogative. Le dichiarazioni che risultassero difformi dal vero, sono passibili di sanzioni all’interno dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Gli Acquirenti dovranno comunque sottoporsi con esito favorevole alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

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