Frosinone-Palermo, punizione e promozione: il doppio volto di una sentenza

(g.m.) La necessaria premessa è che non ho la competenza di diritto sportivo necessaria per commentare in modo “dotto” la sentenza di secondo grado della Corte d’Appello Sportiva. Da sportivo, però, mi lascia perplesso il fatto che si riconosca la gravità di quanto accaduto a Frosinone, si riconosca che tesserati e sostenitori abbiano avuto comportamenti da stigmatizzare fortemente e da sanzionare adeguatamente, che gli stessi comportamenti sono “in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono, sempre e senza alcuna eccezione, ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico” e che tutto questo venga risolto con due giornate a porte chiuse e in campo neutro quasi a voler dare un maggior “peso economico” alla sanzione. Francamente mi sarei aspettato ben altro tipo di punizione. Siccome si suol dire che le sentenze non si discutono lascio a voi giudicare, pubblicando il dispositivo completo.

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Il ricorso del Frosinone in sede di corte d’appello è stato respinto e la pena aggravata. Il club ciociaro chiedeva di avere tolta la sanzione dei due turni a porte chiuse (con ammenda di 25 mila euro), ma la risposta della Corte d’appello è stata opposta aggravando la sanzione, sostenendo che il giudice sportivo non avesse adeguatamente punito le condotte dei giocatori e del club e che l’episodio (riconosciuto come “premeditato”) meritava di essere sanzioanto in maniera “esemplare” per il mondo calcistico.

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Nelle motivazioni della decisione (QUI il comunicato completo) che respinge il ricorso si legge: “I comportamenti posti in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società FROSINONE CALCIO s.r.l. in occasione della gara FROSINONE-PALERMO dello scorso 16 giugno, meritano di essere fortemente stigmatizzati e adeguatamente sanzionati; tali comportamenti sono, infatti, all’evidenza, in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono, sempre e senza alcuna eccezione, ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico; la gravità dei comportamenti, posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio, è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i Play-off) all’esito della quale sarebbe stata individuata la terza squadra partecipante al Campionato di Serie B, promossa nel massimo Campionato calcistico, la Serie A.

A quanto sopra, si aggiunga che simili episodi, proprio perché posti in essere, tra gli altri, da calciatori professionistici che, come noto, rappresentano un modello per i tantissimi giovani che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della liceità e magari dell’opportunità di simili comportamenti sleali e scorretti”.

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Il collegio poi motiva l’aggravamento della sanzione infliggendo per principio di afflititvità (e come monito) i turni a porte chiuse e in campo neutro: “Questa Corte ritiene che il principio di afflittività, che deve sempre orientare gli Organi di Giustizia Sportiva nell’individuazione e commisurazione delle sanzioni, imponga di irrogare a carico della società FROSINONE CALCIO s.r.l., oltre all’ammenda di € 25.000,00, già disposta dal Giudice Sportivo, la sanzione della squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. Solo una siffatta sanzione appare, infatti, idonea a realizzare la funzione retributiva della pena, dovendo, la Società ricorrente, subire una punizione che possa incidere effettivamente sul risultato sportivo costituendo, pertanto, un giusto corrispettivo per avere violato il precetto fondamentale secondo il quale i risultati sportivi si ottengono comportandosi in modo corretto e leale e non ponendo in essere azioni che, sebbene non abbiano determinato, in un rapporto di causa-effetto, l’alterazione dello svolgimento della gara che occupa e, dunque, il risultato della stessa, hanno, comunque, interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima”.

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E aggiunge: “Più in particolare, il comportamento costituito dal lancio premeditato e organizzato di palloni da parte dei tesserati (calciatori professionistici) della Società FROSINONE CALCIO s.r.l., al solo scopo di spezzettare le azioni di attacco della squadra avversaria, anche se non ha mai interrotto azioni della squadra del PALERMO connotate da un’evidente occasione di segnatura, costituisce, all’evidenza una manifestazione di slealtà e scorrettezza, la cui gravità merita di essere adeguatamente sanzionata. La sanzione determinata nei termini più sopra indicati, peraltro, è in grado, per la sua particolare gravità, di costituire un monito nei confronti di tutti gli attori del mondo calcistico e, quindi, di assolvere anche alla funzione general-preventiva, disincentivando altri dal porre in essere analoghi comportamenti”.

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19 thoughts on “Frosinone-Palermo, punizione e promozione: il doppio volto di una sentenza

    1. Auguro a tutto il sistema del calcio business di fallire ed il ritorno al calcio come discipina sportiva e passione popolare, con le squadre di proprieta’ dei tifosi attraverso delle associazioni senza scopo di lucro e con il ridimensionamento di tutti i volumi di denaro che girano attorno

  1. Sentenza contraddittoria, una buona base per ricorrere ulteriormente. Le interruzioni abusive ci sono state, che non ci fosse un gol imminente è del tutto irrilevante. La partita è un unicum, o è regolare tutta o è irregolare tutta. non ci sono mezze misure

  2. prendendo atto che i gol del frosinone sono stati, seppur di pregevole fattura, frutto di occasionalità, chi può stabilire che un’azione non si possa concretizzare in gol? Il fatto rilevante è “che è accertato che comportamenti sono, infatti, all’evidenza, in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità “, lo si punisce e basta e punire per una società di A o B non è con 25000 euro o due partite a porte chiuse. Ma che ci volete fare siamo il paese in cui un presidente del consiglio condannato risarcisce la comunità con 25 minuti di servizi sociali…

  3. palloni, palloni, palloni, tanti palloni da buttare in campo – devono essere il 12-13 e il 14imo giocatore da ora in poi – VIVA IL CALCIO ITALIANO !!!

  4. Non capisco cosa sia, esattamente, a lasciare perplessi.
    La sanzione deve avere alcune caratteristiche ben precise: essere connessa al tipo di violazione, proporzionata al danno causata, ristoratrice per il soggetto danneggiato e avere valore rieducativo per l’autore dell’illecito.
    Nel caso di specie, in ambito sportivo, il danneggiato non ė il Palermo. Questo ė probabilmente l’equivoco di fondo..a cui, più o meno intenzionalmente, si tenta di condurre l’opinione pubblica palermitana… I danneggiati sono bensì tutti gli sportivi, perché il valore leso è l’etica sportiva, come i giudici dicono chiaramente nel loro dispositivo. Per cui la sanzione mi sembra del tutto connessa, logicamente, al valore leso. Soprattutto se evidenziamo che l’azione sottoposta a giudizio era semplicemente il lancio dei palloni in campo. Nient’altro. 
    Poi, per carità..si può ben discutere della sua proporzionalità e dunque del carattere rieducativo. Anch’io sostengo che bisognava utilizzare un metro sanzionatorio ancora più duro, da questo punto di vista (alias: qualche turno in più di squalifica e, soprattutto, una pena pecuniaria esemplare per la società ma anche per i suoi tesserati). Ciò in ragione proprio dell’importanza della posta in palio in quella circostanza.
    Ė quest’ultimo il motivo di perplessità, forse??..Mi si consenta di avere qualche riserva in merito…

    ..”sebbene non abbiano determinato, in un rapporto di causa-effetto, l’alterazione dello svolgimento della gara”…

    1. Quindi il danneggiato non sarebbe il Palermo (per te)…..non so sinceramente cosa assumi ma ti consiglio affettuosamente di dimezzare la dose!

      1. Ho assunto a massicce dosi codici e testi giuridici per 6anni di università e per i tanti anni successivi che mi hanno portato a diventare insegnante di diritto. Ho provato a dimezzare le dosi, ma nel tempo è diventata una dipendenza…
        E dunque ho provato a dire la mia su un argomento di cui capisco qualcosina…E tu invece: cosa hai assunto per commentare in modo così maleducato, ma soprattutto senza uno straccio di argomento per sostenere una tua tesi??

    2. Il suo discorso fila (ovviamente è una questione di punti di vista) ma secondo me due giornate di squalifica del campo non è una sanzione adeguata al giudizio espresso dagli stessi giudici. Ho visto dare due giornate di squalifica al campo di una società per motivazioni ben più futili. C’è anche – non si dimentichi – l’invasione di campo. E poi è molto difficile stabilire se l’azione è pericolosa, c’è uno del Palermo che sta andando al cross vicino al vertice dell’area: certo, non sta tirando un rigore però…. E le azioni interrotte sono due (ma nella seconda è l’arbitro ad allontanare il pallone, cosa abbastanza inusuale)

      1. Sia più chiaro però direttore: la sanzione più “adeguata” ad un lancio di palloni in campo (ininfluente) e all’interruzione del match un minuto prima del fischio dell’arbitro per l’invasione dei tifosi sul 2-0 per il Frosinone (episodio ininfluente anche questo e..comunissimo!), sarebbe stata la sconfitta a tavolino e la conseguente perdita della promozione?!?..No, mi faccia capire..Sennó è un girarci intorno senza prendere chiaramente posizione…

        1. Non ho detto questo. E credevo di essere stato chiaro: se dici che una grave violazione etica e di lealtà sportiva mi aspetto una punizione grave che non è certamente due turni di squalifica del campo. Potevano essere sei, otto, qualche squalifica a giocatori…. C’erano tanti modi, non solo il 3 a 0 a tavolino. L’invasione di campo è ininfluente sul risultato ma non per l’incolumità dei giocatori (specie in quella situazione); il lancio di palloni è assolutamente influente, tanto è vero che interrompe il gioco (magari l’azione non sarebbe finita in gol ma è stata comunque interrotta)

  5. se i palloni li avessero lanciati i tifosi e (proprio al limite) i raccattapalle ok violazione etica e non di sostanza. qui i palloni li hanno lanciat tesserati, panchina, del frosinone al fine di bloccare azioni della squadra avversaria. se non è parte lesa questa il diritto dai romani ad oggi è un opzione.

    1. Il Palermo sarebbe stata parte lesa se gli avversari, col loro comportamento, avessero direttamente procurato un danno al gioco e/o ai giocatori rosanero. Mentre i giudici hanno chiaramente sostenuto (a ragione..) che nell’azione incriminata non esiste danno procurato perché il gioco era ancora lontano dall’area di rigore e dunque non si ė impedito ai nostri di segnare un gol! (e smettetela di scrivere che si tratta di “azioni”! Chè i palloni sono stati gettati in campo solo in 1 occasione, a poche minuti dalla fine!)

      1. abbiamo visto partite diverse. in ogni caso è l’atto che si persegue al di la del fatto che esso si compia. come nel caso dell’illecito, non conta che sia portato a termine. se la corte ha scritto di slealtà sportiva etc. il discorso si chiude li o lo è o non lo è al di là del gol. In ogni caso le azioni sono state interrotte almeno 2 volte dall’arbitro per più palloni in campo e nessuno può sapere come sarebbe andata a finire.

        1. Infatti l’episodio è stato riconosciuto illecito ed è stato sanzionato. Poi la sanzione va ‘dosata’, cioè proporzionata all’interesse leso e al fine ristorativo. Per farlo, ė ad avviso dei giudici (e mio) sbagliato cosiderare il Palermo come soggetto danneggiato

          1. rimango dell’avviso che interrompere un’azione danneggia gravemente la controparte, specie se sono gli ultimi minuti. Immagina cosa sarebbe successo se i panchinari della colombia avessero buttato palloni in campo all’ultimo minuto contro il belgio… magari per i giudici era un’azione non decisiva.

  6. La risposta del giudici nel tema playoff Frosinone Palermo non e’ altro che un riflesso di quello che succede giornalmente in Europa

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