Gli avvocati palermitani: “Caso anomalo, l’esito sembra già scritto”

“Caso inconcepibile e anomalo”. Questo il pensiero degli avvocati palermitani, che rappresentati da Giuseppe Di Stefano, presidente dell’Ordine degli avvocati a Palermo, hanno espresso la loro preoccupazione e dissenso per la vicenda del club rosanero.

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Intervistato da Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport, Di Stefano afferma: “La nostra cultura giuridica ci dice che davanti a una sentenza di primo grado va attesa quella di secondo, altrimenti la situazione diventa irreversibile. Far disputare i playoff pone una condizione di irreversibilità e lascia il sospetto che l’appello alla Corte Federale abbia un esito già scritto”.

E aggiunge: “Stiamo parlando delle basi del diritto che vengono stravolte. Anche nell’ordinamento ordinario. Se viene stabilita la demolizione di un immobile, davanti a un ricorso, la Corte d’Appello sospende la sentenza in via cautelare, proprio perché se l’immobile venisse demolito prima dell’appello, dove può essere sovvertito il verdetto di primo grado, la condizione diverrebbe irreversibile”.

Dello stesso avviso anche il penalista, Enrico Tignini: “E’ evidente che c’è una stortura. Davanti a un primo grado, permane la presunzione d’innocenza fino al completamento dei gradi di giudizi. E’ la Costituzione a stabilirlo, secondo il principio del giusto processo a cui deve attenersi anche il procedimento di giustizia sportiva. E’ come se questa sentenza di primo grado fosse senza appello. E se venisse ribaltata in secondo grado chi paga?”.

E il civilista Alosi aggiunge: “Sono strani anche i motivi della sentenza di primo grado, visto che i controlli sulle regolarità di esercizio avvengono ogni anno e non è mai stata ravvisata un’irregolarità nei bilancio del Palermo. E poi qualsiasi corte d’Appello davanti al fumus di irreparabilità del danno, sospende l’esecutività della sentenza di primo grado. C’è da pensare male su quanto è accaduto finora”.

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10 thoughts on “Gli avvocati palermitani: “Caso anomalo, l’esito sembra già scritto”

  1. Se non esiste l’applicazione del diritto da parte del giudice, non esiste giustizia. Io non la definirei neanche sentenza, ma immotivata condanna politica a tutela di presunti contrari interessi di altre parti (a mio avviso non legittimate ad essere ammesse nel procedimento) che allo stato degli atti (oltretutto assunti in giudizio volutamente in maniera parziale), proprio in virtù della disapplicazione delle basilari norme giuridiche e processuali, parrebbero (meglio, “sono”) infondati ed illegittimamente tutelati.

  2. E se Zamparini dovesse essere assolto in sede penale, e dunque non esistesse alcuna responsabilità oggettiva, chi pagherebbe gli enormi danni economici e di immagine subiti dal Palermo?
    Codice della Giustizia Sportiva
    Art. 39 – Efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari
    1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non
    pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto
    all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che
    l’imputato lo ha commesso.
    2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle
    parti.
    3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha
    efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all’accertamento
    che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonoma
    dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
    4. L’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il
    cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del
    giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale
    nei confronti dell’incolpato.
    5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che
    rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano
    sull’istanza di verificazione.
    6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di
    altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni
    questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la
    cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda, incluse le questioni
    relative alla capacità di stare in giudizio e all’incidente di falso.

  3. E’ evidente, ormai bisogna trovare la forma migliore per ricominciare dalla D, visto che in serie C questa società va al fallimento. Azionariato popolare?

  4. Siamo abituati SOLO a subire! E’ nella nostra indole! Ho scritto su tutti i muri del web e creato gruppi ma la gente non muove il deretano. Dobbiamo fare il caos ovunque
    Porca t….

  5. Gianni a Palermo sono tutti strisciati.Questa mattina si parlava di Allegri.Nessuno che diceva una parola sul Palermo…..è pazzesco ma è la brutta verità…..

  6. Quello che non capisco è perché rinunciare al ricorso al tar. Tutti i gradi di giudizio sportivi ci vanno contro senza nemmeno analizzare le carte. L’unica speranza è il ricorso al tar.

  7. D”accordo con Nanni…..chiedere il fallimento salvando il titolo sportivo e ricominciare con l’azionarato popolare

  8. Capitan Miccoli, lo so bene che la città e’ piena di strisciati di m…a, ed infatti mi sono rotto le palle e non scrivo ed esorto nessuno. Vergognaaaaa

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