Venezia, il TAR dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione

Il TAR del Lazio, Sezione Prima Ter, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Venezia per difetto di giurisdizione. I lagunari avevano chiesto la sospensione dei playout. Durante la giornata di martedì c’era stata l’udienza di merito ma non c’è stato niente da fare per il Venezia.

Ecco il dispositivo:

“Rilevato

che nel caso di specie non risulta impugnato un provvedimento che abbia determinato l’ammissione o l’esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche;

che avere pubblicato la classifica del Campionato come risultante dal rientro del Palermo in coda alla classifica, per effetto della sentenza del giudice sportivo, e fissato la data dei play out, è attività meramente esecutiva delle previsioni esistenti prima del Campionato e di cui al C.U. n. 50 del 20 agosto 2018 e, successivamente della Delibera della LNPB n. 153 del 2 maggio 2019, atti qui non gravati;

che, pertanto, l’interesse azionato non rientra tra quelli tutelati in sede giurisdizionale, non avendo ad oggetto un provvedimento che rientri tra quelli descritti nell’art. 1, comma 647-649, della legge 145/2018, ma un effetto derivante dalla previgente disciplina degli spareggi di fine campionato;

che il principio di autonomia che caratterizza i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica, salvi i casi di rilevanza per quest’ultimo di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo, non consente di estendere la giurisdizione del g.a. oltre i casi espressamente previsti, tanto più in ambiti nei quali non si ravvisi, come nel caso in questione, la rilevanza per l’ordinamento statale della situazione giuridica soggettiva qui azionata;

che la controversia appare rientrare nell’ambito della disciplina riservata all’ordinamento sportivo di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. n. 220 del 2003 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 17 ottobre 2003, n. 280 ovvero delle questioni aventi ad oggetto “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”;

che, alla luce di quanto osservato, il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione;

che le spese di lite possono essere compensate alla luce della natura in rito della pronuncia e della particolarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione“.

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7 thoughts on “Venezia, il TAR dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione

  1. di questo gli importa poco…puntano tutto sulla nostra NON iscrizione il 24…e’ li che bisogna…AGGHIACCIARLI!

  2. Ah ah ah ah ah …….TACOPIN……..NOLONE…… un’altra bella gondola sú per il tuo “C…… ANAL. .. GRANDE” anzi una per te ed una per Scibilia.

  3. Sperano che una fra Palermo e Trapani non riesca ad iscriversi. Ormai non si dice più ” sei uno sciacallo ” , si dice direttamente ” sei un dirigente del venezia “…

  4. Io non capisco perchè nessuno della nuova proprietà del Palermo non presenti una denuncia sulle dichiarazione di Tacopina e di Scibilia. In particolare sulla dichiarazione pubblica della telefonata che gli ha assicurato che si sarebbero salvati. Una telefonata gravissima dato che c’era ancora in corso il secondo grado di giudizio. Mi pare che le telefonate si sprecano! l’anno scorso le telefonate del Parma e dello Spezia, adesso quella di qualcuno che rassicura Scibilia e Tacopina sulla permanenza in serie B. Perchè nessun gli chiede chi ha telefonato? Nessun magistrato apre un fascicolo giudiziario su tutto questo. Ci sono i presupposti per farlo, ma qualcuno non deve essere esposto a tale giudizio. E’ tutto molto strano.

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