Serie B, Cosenza – Verona: ufficiale lo 0-3 a tavolino

Sconfitta a tavolino. Questo il verdetto del giudice sportivo di Serie B nei confronti del giudice sportivo che ha decretato lo 0-3 in favore dell’Hellas Verona, per la mancata disputa del match della seconda giornata al San Vito – Marulla per campo impraticabile. L’Hellas in virtù di tale risultato sale a 4 punti, agganciando in classifica Perugia, Pescara e Padova al secondo posto.

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Come si legge nel comunicato ufficiale la decisione viene presa a seguito del reclamo dell’Hellas e del referto arbitrale in merito alle condizioni del terreno di gioco, impraticabile fino a pochi minuti prima della gara. Il match non è stato disputato (si legge) in quanto “non sussistevano le condizioni per garantire l’incolumità fisica dei partecipanti all’incontro, a causa delle condizioni del terreno di gioco in alcune zone dello stesso”.

La responsabilità diretta delle condizioni del terreno di gioco è stata attribuita al Cosenza, ritenuto a conoscenza delle precarie condizioni del manto erboso e responsabile di non aver evitato la trasferta al Verona e ai suoi tifosi sebbene i lavori di rifacimento si fossero conclusi solo il giorno stesso della gara e senza ottenere comunque la praticabilità del campo.

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Il comunicato ufficiale:

Gara Soc. COSENZA – Soc. HELLAS VERONA del 1° settembre 2018
Il Giudice Sportivo,
− letto il rapporto dell’arbitro, unitamente alla allegata riserva scritta di reclamo effettuata dalla Società Hellas Verona e al supplemento di rapporto;
− attesa la procedibilità d’ufficio, come da separato provvedimento ritualmente comunicato alle parti a cura della Segreteria di questo Giudice in data 10 settembre 2018;
− acquisita la seguente documentazione: e-mail del 5 luglio 2018 inviata dal Dott. Giovanni
Castelli alla Soc. Cosenza e alla Lega Serie B; relazione del 13 agosto 2018; e-mail della Soc. Cosenza inviata in data 21 agosto 2018 alla Soc. Hellas Verona e alla Lega di Serie B; Determinazione n. 29 del 22 agosto 2018 dell’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive; verbale di sopralluogo effettuato presso lo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” dal Dott. Ing. Prof. Carlo Longhi in data 30 agosto 2018; relazione del 3 settembre 2018 del Responsabile terreni di giuoco LNPB, Dott. Agr. Giovanni Castelli;
− letto, comunque, il reclamo (pervenuto a mezzo pec in data 5 settembre 2018-ore 20.07)
con il quale la Soc. Hellas Verona ha chiesto di: “comminarsi alla Soc. Cosenza la
punizione ex art. 17 CGS co. 1 della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3,
salvo l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis CGS
co. 1 che il Giudice sportivo riterrà eventualmente applicabili”;
25/57

COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 14 settembre 2018
− lette, altresì, le controdeduzioni della Soc. Cosenza, pervenute in data 8 settembre 2018;
− considerato che è indubbia l’impr
− considerato, pertanto, che la Soc. Cosenza era perfettamente consapevole, avendone esatta conoscenza, della circostanza che i lavori di rifacimento del terreno non si sarebbero conclusi entro la data del 1° settembre 2018, tant’è che avrebbero potuto essere ultimati non prima del 3 o 4 settembre e che addirittura sarebbe stato necessario attendere “altre
due settimane per (raggiungere, ndr) la piena funzionalità del terreno di giuoco” (cfr. relazione del 13 agosto 2018);

− ritenuto che lo svolgimento degli eventi soprarichiamati è tale da escludere la ricorrenza di qualsiasi evento eccezionale e/o imprevedibile e/o straordinario che possa rientrare
nell’alveo della c.d. forza maggiore, ossia “un evento derivante dalla natura o dal fatto
dell’uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere
impedito” (cfr. Cass. 22 gennaio 1980, n. 1018);
− rilevato che, sotto tale profilo, le giustificazioni della Soc. Cosenza, di cui alla relazione tecnica allegata alle controdeduzioni, che attribuiscono “la causa scatenante di questi improvvisi cedimenti del manto erboso (…) alla presenza di insetti terricoli (in
particolare nottue) che ne hanno inficiato l’attecchimento, poiché gli stessi si sono nutriti del manto erboso” appaiono inverosimili e poco credibili, stante la tardività di detta giustificazione, peraltro né indicata, né rilevata nei precedenti accertamenti e sopralluoghi svolti nel corso dei mesi (luglio e agosto) precedenti la data della gara;
− rilevato, altresì, che nessun rilievo può attribuirsi al precedente giurisprudenziale invocato
dalla Soc. Cosenza, relativo alla gara Paganese – Latina del 16 dicembre 2012 (sentenza
della Corte di Giustizia Federale dell’8 febbraio 2013), poiché in detto caso l’evento eccezionale e imprevedibile che ha impedito lo svolgimento della gara (ossia l’apertura di una piccola voragine in mezzo al campo) si è verificata nel corso della gara (tra il primo e il secondo tempo), laddove nel caso concreto l’evento era pienamente prevedibile prima della data della gara, per cui il mancato svolgimento della gara è stato determinato dalla condotta a dir poco avventata e poco diligente della Soc. Cosenza;

− considerato a tale proposito, che nella relazione inviata in data 3 settembre 2018 al Direttore Generale e all’Ufficio Competizioni della Lega Serie B, il Responsabile terreni di giuoco LNPB, Dott. Agr. Giovanni Castelli ha attestato che il rifacimento del terreno di
gioco “si è concluso la mattina stessa del giorno della gara” (ossia il 1° settembre 2018) e che comunque “il terreno di giuoco (…) non ha raggiunto, in tutta la sua superficie, la necessaria condizione di praticabilità, soprattutto in ordine alla sicurezza per gli atleti”;
− atteso che la Soc. Cosenza con il proprio comportamento, come sopra dettagliatamente descritto, ha, altresì, violato i doveri di lealtà e correttezza nei confronti della Società ospitata, perché, pur pienamente consapevole sia dell’inadeguatezza del terreno di giuoco dello Stadio “San Vito – Gigi Marulla” fin dal 5 luglio 2018, sia dell’impossibilità di
completare i lavori di rifacimento entro il 1° settembre 2018 (data della gara Cosenza –
Hellas Verona), non si è efficacemente adoperata per evitare alla Soc. Hellas Verona e ai
propri tifosi di sostenere inutili costi di trasferta, pur avendo la possibilità di rinviare la
data della gara o di disputare la gara presso lo Stadio di Benevento;
− accertato, pertanto, che la gara in oggetto non si è disputata per responsabilità diretta della Soc. Cosenza;

P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Cosenza la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0
a 3 a favore della Soc. Hellas Verona, nonché l’ammenda di Euro 3.000,00 con diffida.
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia
” ” ”

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 14 SETTEMBRE 2018
IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata


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