Violazione protocolli anti-Covid, Catania, Le Mura e Dottore multati

Il Catania sanzionato per la violazione dei protocolli Covid. Attraverso un comunicato ufficiale, la Figc ha reso noti i provvedimenti presi nei confronti del club etneo, dell’amministratore unico Nicola Le Mura e del responsabile danitario del club Mario Dottore. Delle multe simili a quelle che avevano subito il Palermo, Mirri e Matracia.

IL COMUNICATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 794 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola LE MURA, Mario DOTTORE, e della società CALCIO CATANIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA LE MURA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società Calcio Catania S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle“Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore Golfo Francesco Matteo al test sierologico al T0 il giorno 30.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Sales Simone al tampone al T-1 il giorno 12.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Giosa Antonio al test sierologico al T0 il giorno 22.01.21 ed al tampone al T-1 il giorno 19.01.21; per non aver sottoposto Pinto Giovanni al test sierologico al T0 il giorno 11.02.21; per non aver sottoposto Santurro Antonio al tampone al T-1 il giorno 12.02.21; per non aver sottoposto Piccolo Antonio al tampone al T-1 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Zanchi Andrea al tampone al T0 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Manneh Kalifa al tampone al T-1 il giorno 29.03.21; per non aver sottoposto il calciatore Borriello Francesco al test sierologico il giorno 30.03.21;

MARIO DOTTORE, Responsabile Sanitario tesserato per la società Calcio Catania S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore Golfo Francesco Matteo al test sierologico al T0 il giorno 30.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Sales Simone al tampone al T-1 il giorno 12.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Giosa Antonio al test sierologico al T0 il giorno 22.01.21 ed al tampone al T-1 il giorno 19.01.21; per non aver sottoposto Pinto Giovanni al test sierologico al T0 il giorno 11.02.21; per non aver sottoposto Santurro Antonio al tampone al T-1 il giorno 12.02.21; per non aver sottoposto Piccolo Antonio al tampone al T-1 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Zanchi Andrea al tampone al T0 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto Manneh Kalifa al tampone al T-1 il giorno 29.03.21; per non aver sottoposto il calciatore Borriello Francesco al test sierologico il giorno 30.03.21;

CALCIO CATANIA S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

  •   vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario DOTTORE, e Nicola LE MURA in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO CATANIA S.P.A.;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  •  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  •   rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.710,00 (millesettecentodieci/00) di ammenda per il Sig. Nicola LE MURA, di € 1.710,00 (millesettecentodieci/00) di ammenda per il Sig. Mario DOTTORE, e di € 2.275,00 (duemiladuecentosettantacinque/00) di ammenda per la società CALCIO CATANIA S.P.A.;
  •   si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
    Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione

    Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083

    (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

    nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

    PUBBLICATO IN ROMA IL 7 OTTOBRE 2021

    IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE Marco Brunelli Gabriele Gravina

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