Coppa Italia: nessuna sanzione per i cori razzisti a Rudiger e Koulibaly

Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo della Lega di Serie A in merito alle gare d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Oltre alla squalifica di Marco Parolo (ammonito sotto diffida durante il derby contro la Roma), era attesa la decisione sul caso degli ululati e cori razzisti nei confronti di Rudiger e Koulibaly, che non sono stati sanzionati.

Ammenda invece di 10 mila euro per la Juventus, “per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, intonato per circa venti secondi, un coro espressivo di denigrazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Questa la decisione in merito alla questione Rudiger: “Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale – si legge nel comunicato della Lega – relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale ripetuti all’indirizzo del calciatore della Roma Rudiger, in particolare effettuati al 3° e al 24° del primo tempo ed al 26° del secondo tempo (nonostante, in questo ultimo caso, la previa diffusione di un apposito annuncio pubblico); considerato che in base alla relazione suddetta non è possibile evincere il numero anche approssimativo e/o in percentuale dei sostenitori che hanno intonato il coro, né è possibile stabilire che la percezione reale del fenomeno abbia riguardato l’intero impianto o comunque parte assolutamente prevalente dello stesso; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. Lazio”.

Questa invece la decisione sul caso Koulibaly: “Letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto, nella quale si attestano cori di discriminazione razziale effettuati all’8° del secondo tempo, per circa cinque secondi, in occasione di un contrasto di giuoco, all’indirizzo del calciatore del Napoli Koulibaly; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della soc. Juventus, atteso che il numero approssimativo dei sostenitori che hanno intonato il coro e la percezione riportata dai collaboratori stessi non sono tali da rappresentare, per dimensione e percezione reale, un fenomeno di rilevanza tale da giustificare la sanzionabilità dell’accaduto”.


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