Giudice Sportivo, stangata per il Potenza. Ma c’è una multa per il Catania

FOTO PEPE / PUGLIA

Dopo il botta e risposta delle ultime ore successivo all’infuocato match, il giudice sportivo di Serie C ha reso noti i provvedimenti presi in merito ai fatti accaduti tra Potenza e Catania: multa di 3.000 euro per i padroni di casa e una di 500 euro per gli etnei. Nel Potenza inibiti inoltre Caiata e Falasca.

L’ACCUSA DEL POTENZA

LA RISPOSTA DEL CATANIA

I PROVVEDIMENTI

€3000 POTENZA per avere alcune persone [due quanto alla contestazione sub A) e una decina quanto alla contestazione sub B)] non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell’area spogliatoi, senza averne titolo:

A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, unitamente a CAIATA Salvatore, si dirigevano verso di lui in modo minaccioso, lo aggredivano verbalmente, lo insultavano e contestavano il suo operato; e, subito dopo, sempre unitamente a CAIATA Salvatore, inseguivano l’arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuavano a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentavano di avere un contatto fisico con lo stesso;

B) tenuto, unitamente a CAIATA Salvatore, una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correvano verso di loro in modo aggressivo, li aggredivano verbalmente e li spintonavano; fra gli altri, spintonavano ripetutamente un dirigente avversario tentando di avere un contatto fisico con lo stesso, senza riuscirvi per l’intervento di tesserati delle due Società. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutata la gravità delle condotte tenute (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).

€500 CATANIA per avere suoi tesserati non identificati, presenti all’interno dello spogliatoio al termine della gara, danneggiato e smontato accessori vari dei servizi igienici e rovesciato per terra un cestino dei rifiuti dello spogliatoio loro assegnato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il comportamento tenuto dai Collaboratori della Società sanzionata per attenuare gli effetti delle condotte sopra descritte (r.c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 AGOSTO 2022 ED € 500 DI AMMENDA

FALASCA MICHELE (POTENZA)
per avere, al termine della gara, introducendosi nell’area spogliatoi senza averne titolo, tenuto una condotta violenta, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, mentre si trovava davanti allo spogliatoio di questi, inveiva al suo indirizzo e sputava verso di lui, senza colpirlo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 35, commi 1 e 3, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (r. arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2022 ED € 1000 DI AMMENDA

CAIATA SALVATORE (POTENZA)
per avere, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell’area spogliatoi senza averne titolo:
A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, insieme ad altre due persone non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, si dirigeva verso di lui in modo minaccioso, lo aggrediva verbalmente, lo insultava e contestava il suo operato; e, subito dopo, sempre insieme alle predette persone, inseguiva l’arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuava a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentava di avere un contatto fisico con lo stesso;
B) tenuto, insieme ad altre persone (una decina circa), una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correva verso di loro in modo aggressivo, li aggrediva verbalmente e li spintonava; fra gli altri, spintonava il portiere avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutate la gravità delle condotte tenute ed il ruolo dirigenziale ricoperto (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).


1 thought on “Giudice Sportivo, stangata per il Potenza. Ma c’è una multa per il Catania

  1. Troppo poco l’inibizione fino al 30 giugno. La stagione è terminata, come minimo caiata andava inibito fino al 31 dicembre.

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