Serie B, giudice sportivo: Spezia – Livorno non omologata

Spezia – Livorno resta sub-iudice. Il giudice sportivo di Serie B non ha infatti omologato il risultato del match dello stadio Alberto Picco (posticipo della 26a giornata terminato 3-0 per i liguri) a seguito del preannuncio di reclamo da parte della società ospite.

STELLONE, DOV’É FINITO IL CORAGGIO?

Nel comunicato si legge che “ricevuto dalla Soc. Livorno preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice si riserva di decidere in merito all’omologazione del risultato”.

Tra le società punite con ammenda vi sono Foggia, Lecce e Palermo (lancio di un fumogeno dal settore ospiti) e proprio il Livorno (20 mila euro per gli scontri provocati dai tifosi amaranto, che hanno forzato i cancelli, causato danneggiamenti, aggredito alcuni steward e risposto all’intervento delle forze dell’ordine).

Ecco invece i tre giocatori squalificati per un turno dal giudice sportivo:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUSELLATO Massimiliano (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MODOLO Marco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
PETRICCIONE Jacopo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOCIETA’

Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al momento dell’ingresso nello stadio, forzato i cancelli dell’impianto, danneggiato i tornelli e messo fuori uso i maniglioni anti-panico; per avere inoltre, al 27° del primo tempo, aggredito alcuni stewards presenti nel loro settore ferendone lievemente quattro, generando un parapiglia tale da costringere gli stewards ad abbandonare il settore. Al contempo lanciavano in direzione delle Forze dell’Ordine, intervenute per cercare di ripristinare la calma, alcuni oggetti di vario genere; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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