Palermo, deferita la società a causa di Lo Monaco e Aronica

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e trasmessi all’Ufficio della Procura Federale lo scorso 26 febbraio, disposto con provvedimento del 29 marzo 2016, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. la riapertura delle indagini ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare 16 società (Inter, Juventus, Napoli, Palermo, Chievo Verona, Lazio, Genoa, Pescara, Catania, Cesena, Ternana, Vicenza, Livorno, Portogruaro, Grosseto e Reggina) a titolo di responsabilità diretta per una serie di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento Agenti di Calciatori. Deferiti anche dirigenti e calciatori delle società sopra citate.

Come si legge dal comunicato della Figc: Deferito Sig. Salvatore Aronica, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la società U.S. Città di Palermo S.p.A.: – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, in forza di formale mandato conferitogli, mentre l’agente Sig. Riccardo Calleri, che era stretto collaboratore del Sig. Alessandro Moggi nella gestione dei calciatori, prestava la propria attività professionale di agente in favore della U.S. Città di Palermo S.p.A., in virtù di formale incarico conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 31.1.13, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il sig. Calleri ed il sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente;

Deferito Sig. Pietro Lo Monaco all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del Catania Calcio S.p.A. e della società U.S. Città di Palermo s.p.a.  – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente C.G.S. (art. 1 comma 1 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2, 5 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15 per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Riccardo Calleri, che era stretto collaboratore del Sig. Moggi e che prestava la propria attività in favore della società U.S. Città di Palermo s.p.a. in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Salvatore Aronica, in forza di formale mandato conferitogli, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e società del 03.01.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Calleri e il Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente

Infine dal comunicato si evince il motivo del deferimento del Palermo: la società U.S. Città di Palermo S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Pietro Lo Monaco.

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