Serie B, giudice sportivo: stangata per Scognamiglio e Krunic

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Cinque squalificati e 2 stangate. Questo il bilancio fornito dal giudice sportivo di Serie B, che ha emesso i propri verdetti in vista dell’ottava giornata di campionato.

Oltre a tre giocatori squalificati per un turno (tra cui due giocatori del Parma), pugno durissimo per Scognamiglio del Cesena e Krunic dell’Empoli, squalificati rispettivamente per 3 e 2 giornate. Tre le ammende comminate ad altrettante società.

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Ecco il comunicato del giudice sportivo:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Cesena): per avere, al 28° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una ginocchiata al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

KRUNIC Rade (Empoli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere, al 38° del secondo tempo, all’atto della notifica dell’ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose all’Arbitro.

TOTTI RINUNCIA AL CORSO ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAPELLI Daniele (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DI CESARE Valerio (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

IACOPONI Simone (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

>>> SERIE A: LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SOCIETÀ

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed acceso un fumogeno nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PRO VERCELLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza e la permanenza sulla panchina aggiuntiva di un collaboratore che, al 24° del secondo tempo, a seguito della realizzazione di una rete da parte della propria squadra, abbandonava la panchina aggiuntiva entrando sul terreno di giuoco per esultare sotto la curva occupata dai propri sostenitori.

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