Palermo, altra multa dal giudice sportivo. Una giornata a Lancini

FOTO PEPE / PUGLIA

Il giudice sportivo di Serie C ha punito il Palermo con 2 mila euro di multa per una serie di fatti violenti commessi dai loro tifosi. In più, nel comunicato si evince che a Edoardo Lancini ha subito una sola giornata di squalifica, così come Bacchetti della Feralpisalò. Rientra in diffida De Rose. C’è anche una multa di 3 mila euro per il Catanzaro.

AMMENDA: € 2000 PALERMO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un petardo al 44°minuto del primo tempo ed un petardo al 46°minuto del primo tempo;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza per avere, circa dieci minuti dopo il termine della gara, circa dieci tifosi della squadra ospite, presenti nel Settore Distinti a loro dedicato scavalcato la balaustra ed il fossato che separa il suddetto settore dalla pista di atletica ed essere rientrati nel settore medesimo grazie all’intervento degli stewards e delle Forze dell’Ordine. Condotta che non ha arrecato alcun danno a persone e/o cose;

C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato venti seggiolini nel settore distinti e cinque seggiolini nel settore tribuna scoperta, entrambi i settori loro riservati, come da documentazione fotografica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 3000 CATANZARO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1 – nell’avere un suo sostenitore presente nel Settore Distinti lanciato, al 33°minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica pieno di birra, colpendo un Rappresentante della Procura Federale che si trovava tra le due panchine, in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi;

2 – nell’avere un suo sostenitore presente nel Settore Distinti, al 36°minuto del primo tempo, attinto con uno sputo in testa un Delegato Lega Pro – Commissario di Campo che si trovava a lato della panchina della squadra locale;
3 – nell’avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Ovest, lanciato 45 confezioni vuote di caffè Borghetti;

4 – nell’avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Ovest, lanciato all’interno del recinto di gioco, 16 bicchieri di plastica vuoti e 2 bottigliette di acqua vuote;
B) per avere, al termine della gara, una cinquantina di suoi sostenitori, presenti nel Settore Distinti, proferito frasi oltraggiose nei confronti dell’Allenatore avversario, durante le interviste realizzate nei pressi delle due panchine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità di alcune delle condotte poste in essere (r. proc. fed. e supplemento rapporto, r. c.c.).

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