Playoff Serie C, Giudice Sportivo: multe per Triestina, Foggia e Avellino

Il Giudice Sportivo di Serie C punisce con delle multe 6 delle 12 società ad aver partecipato al secondo turno dei playoff: nello specifico sono stati inflitti 1000 euro di multa all’Avellino e al Foggia per lancio di petardi e bengala, 800 euro al Pescara per lancio di bombe carta e fumogeni, 800 euro alla Triestina per lancio di bicchieri di plastica, 500 euro alla Juventus U23 per l’ingresso in campo di personale non autorizzato durante i festeggiamenti, 500 euro alla Virtus Francavilla per aver causato danni allo stadio del Monopoli.

Di seguito i provvedimenti presi contro i calciatori:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D’URSI EUGENIO (PESCARA)
A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) una gara effettiva di squalifica per avere, al 29°minuto circa del secondo tempo, pronunciato un’espressione blasfema dopo essere stato espulso e mentre si avvicinava al tunnel di ingresso agli spogliatoi.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOVELLA MATTIA (MONOPOLI)
per avere, subito dopo il triplice fischio, tenuto una condotta antisportiva nei confronti del calciatore avversario NOBILE spingendolo in modo violento e reciproco con le mani e con le braccia; i calciatori venivano separati grazie all’intervento dei rispettivi compagni.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

NOBILE TOMMASO EMMANUELE (VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, subito dopo il triplice fischio, tenuto una condotta antisportiva nei confronti del calciatore avversario NOVELLA spingendolo in modo violento e reciproco con le mani e con le braccia; i calciatori venivano separati grazie all’intervento dei rispettivi compagni.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

D’AMICO FELICE (GUBBIO)
per avere, subito dopo il fischio finale, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto gli si avvicinava rivolgendogli una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)

GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA) PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

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