Emilia Romagna, scommesse sportive: c’è il no del Tar al ricorso di un CTD

Il Tar dell’Emilia Romagna ha detto no al ricorso presentato dal titolare di un CTD estero. Secondo quanto spiegato dalla Questura romagnola, l’esercente del centro di trasmissione dati aveva fatto ricorso per ottenere la licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento di attività finalizzate alla raccolta di scommesse.

Scommesse sportive illegali

Il caso di reati che fanno leva proprio sulle scommesse sportive sono molto frequenti soprattutto in Italia. Negli ultimi periodi infatti un centro scommesse ubicato nell’agrigentino, in Sicilia, nonostante la regolarità dell’attività raccoglieva grosse giocate su siti esteri online non a norma di legge. Ciò ha spinto i funzionari dell’Agenzia delle Accise ad attuare i relativi controlli per contrastare tali azioni. Gli esercenti sono inevitabilmente stati puniti con una sanzione con l’aggravante di evasione dalle imposte sulle scommesse effettuate in territorio italiano. I provvedimenti volti a punire tale reato possono essere applicati anche ai migliori siti di scommesse sportive online (dall’elenco raggiungibile qua), non solo alle attività fisiche.

La sentenza

Pugno di ferro dunque per il Tar dell’Emilia Romagna che, schierato naturalmente contro l’illegittimità del doppio binario, ha spiegato che chiunque intenda svolgere simili attività legate al sistema di scommesse deve essere in possesso di una concessione fornita direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. In questo modo si autorizza l’esercente dell’attività secondo le normative dettate dall’art. 88 TULPS (per il quale la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione).

Il Collegio, inoltre, si è avanzato anche a tutela del consumatore dal momento che la provenienza della domanda da un soggetto avente la natura giuridica di sopra individuata, e pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori e tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore”.

Alla luce di tali motivazioni la richiesta di ricorso è stata declinata con conseguente conferma della correttezza dei provvedimenti adottati dalla Questura stessa.

Il doppio binario

Il doppio binario, considerato un reato politico-sociale ai danni dell’interesse collettivo, è punibile con la detenzione semplice o rigorosa o con un’ammenda. Nel caso di un CTD è prevista la sospensione dall’esercizio della professione con relativa pubblicazione della sentenza. Nello specifico il sistema sanzionatorio è caratterizzato dalla compresenza di due categorie che si distinguono per funzioni e disciplina: pene e misure di sicurezza. Le une sono inflitte sulla base della colpevolezza dell’imputato, le altre sono invece legate alla gravità del reato stesso. Entrambe sono applicate in maniera congiunta.


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