Serie B, giudice sportivo 14a giornata: 7 giocatori squalificati, ammenda alla Cremonese

serie B

Sono 7 i giocatori squalificati dal giudice sportivo dal giudice sportivo dopo la 14a giornata di Serie B: tra i giocatori sanzionati 3 sono giocatori espulsi, 4 quelli ammoniti sotto diffida.

Sul fronte delle società, fioccano le ammende: sono infatti ben 7 le sanzioni ad altrettanti club, tra cui anche la Cremonese, punita per l’accensione di alcuni fumogeni da parte dei propri tifosi.

IL “GAZZETTINO INSISTE: ZAMPARINI FRA I DEBITORI DI BPV

Ecco le decisioni del giudice sportivo:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Cittadella): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CERRI Alberto (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GATTO Leonardo Davide (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ITALIA – SVEZIA: LE PAGELLE

> BUFFON: “LASCIO LA NAZIONALE”

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

MAMMARELLA Carlo (Pro Vercelli): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARILLA’ Antonino (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

D’ANGELO Angelo (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VIVES Giuseppe (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

>> VENTURA, DIMISSIONI NON UFFICIALI: “NON HO PARLATO CON IL PRESIDENTE”

SOCIETÀ

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; per avere inoltre, al 14° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta d’acqua in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi ed un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un accendino in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

LEGGI ANCHE

ITALIA ELIMINATA: LA “MAZZATA” DEI SOCIAL


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *