Scontri in Turris – Foggia, il Giudice Sportivo punisce le due società

FOTO PEPE / PUGLIA

Il Giudice Sportivo di Serie C punisce Turris e Foggia per i fatti accaduti durante il match del 18 dicembre 2022: in quell’occasione l’arbitro fu costretto a interrompere la partita a causa del lancio di petardi delle due tifoserie. A entrambe le società è stata inflitta una multa di 4 mila euro.

IL COMUNICATO

TURRIS

AMMENDA € 4000

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere fra il 14° ed il 15° minuto del primo tempo, sul terreno di gioco a poca distanza dall’Assistente dell’Arbitro n. 1, due petardi di notevole intensità, così provocando la sospensione della gara per la durata di circa tre minuti, disposta dall’Arbitro, sentito il Responsabile dell’ordine pubblico.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione temporanea della gara e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

FOGGIA

AMMENDA € 4000

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato fatto esplodere quattro petardi (al 15° ed al 22° del primo tempo ed al 37° ed al 47 circa del secondo tempo) sul terreno di gioco ed un petardo nel recinto di gioco (al 45° circa del secondo tempo), tutti di notevole potenza;

2. nell’avere lanciato sul terreno di gioco un fumogeno al 15° minuto del primo tempo;
3. nell’avere concorso con i lanci del petardo e del fumogeno, avvenuti al 15° minuto circa del primo tempo, a determinare la durata della sospensione della gara per circa tre minuti, già disposta dall’Arbitro, sentito il Responsabile dell’ordine pubblico, dopo lo scoppio di petardi lanciati dal Settore occupato dai tifosi della TURRIS;
B) per avere i suoi sostenitori, al 21° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere provocato danneggiamenti al manto sintetico del terreno di gioco e del campo per destinazione con i lanci del materiale pirotecnico sopra indicato, come da documentazione fotografica in atti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose [ulteriori rispetto ai danneggiamenti di cui alla lett. C)]. Considerate, da una parte, le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e, dall’altra, i precedenti a carico della medesima Società per le condotte poste in essere dai suoi sostenitori (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento se richiesto).

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