Serie C, Capuano squalificato dopo la prima partita sulla panchina del Taranto

Ezio Capuano debutta sulla panchina del Taranto… rimediando una giornata di squalifica. C’è anche il tecnico della formazione pugliese tra i tesserati sanzionati dal giudice sportivo di Serie C dopo il turno infrasettimanale (in totale sono 5 i giocatori squalificati – due turni a Graziani della Gelbison e Alfieri della Recanatese).

Capuano viene sanzionato (si legge) “per aver, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, al triplice fischio entrava sul terreno di gioco e avvicinandosi all’arbitro pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti”.

 

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 1000 DI AMMENDA:
GRAZIANI VITTORIO (GELBISON)

per avere tenuto, al 31° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario colpendolo, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, con un calcio da tergo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario (r.a.a.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
ALFIERI VINCENZO (RECANATESE)

per aver, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una gomitata sul viso (con il pallone a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli lieve dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell’avversario attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LIVIERO MATTEO (TORRES)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l’incolumità fisica.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GIANOLA FEDERICO (TORRES)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SEMENZATO DANIEL (VITERBESE)

per aver pronunciato nel medesimo frangente per tre volte un ’espressione blasfema mentre usciva dal campo dopo essere stato sostituito.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r.c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER DIECI GIORNI:
FERNANDEZ FARINA MARIANO ANTONIO (VITERBESE)

per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi mentre era inibito come da decisione CU/DIV 17/DIV del 12.09.2022.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, e 19 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
CAPUANO EZIO (TARANTO)

per aver, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, al triplice fischio entrava sul terreno di gioco e avvicinandosi all’arbitro pronunciava al suo indirizzo una frase irriguardosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 1000 DI AMMENDA:
SIVIGLIA SEBASTIANO (POTENZA)

per aver pronunciato:
1. all’11° minuto del secondo tempo, un’espressione blasfema;
2. al 36° minuto del secondo tempo, un’espressione blasfema per due volte; in entrambe le occasioni mentre si trovava in prossimità della panchina.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SANSONETTI MARCO (AQUILA MONTEVARCHI)

per avere fatto accesso all’interno degli spogliatoi prima dell’inizio della gara, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc.fed., r.c.c.).

AMMONIZIONE (II INFR)
ESPOSITO GIANLUCA (GELBISON)

AMMONIZIONE (I INFR)
MENICHINI LEONARDO (MONTEROSI TUSCIA)

PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA:
BRANDINU EMANUELE (OLBIA)

per aver, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo la segnatura di una rete della squadra avversaria, si alzava dalla panchina aggiuntiva avvicinandosi all’assistente arbitrale per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *