Il Tar: “Disparità nella definizione della classifica di Serie B”

Il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelare la delibera della Lega di B che annulla i playout e le motivazioni del decreto cautelare sembrano minare seriamente le fondamenta delle decisioni prese dalla lega di B nei giorni scorsi.

IL PALERMO CHIEDE GIUSTIZIA: ECCO GLI SCENARI POSSIBILI

Nel documento (emesso su ricorso del Foggia) si fa riferimento alla sentenza del Palermo e al criterio adottato per stilare la nuova classifica: “La modifica della graduatoria del campionato, a seguito della retrocessione della squadra del Palermo provoca uno scorrimento che ha come effetto quello di permettere la disputa dei playout a squadre diverse rispetto a quelle individuate nella precedente graduatoria”.

Di conseguenza il tribunale amministrativo, di fronte alla scelta della Lega di annullare i playout ma allo stesso tempo disporre la riammissione del Perugia nei playoff, sottolinea come sia “configurabile una situazione di disparità di trattamento nell’ambito delle modifiche alla medesima graduatoria”.

Il documento integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

Il Presidente ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5971 del 2019, proposto da Foggia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricala’, Luigi Alfonso Fischetti, Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Catricalà in Roma, Vittoria Colonna n. 40;

contro
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

nei confronti
U.S. Salernitana 1919 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Michele Gentile, Marco Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;
ad opponendum:
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aniello Di Mauro, Maria Grazia Graziani, Alessandra Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Grazia Graziani in Salerno, via Roma- Palazzo di Citta;

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, anche ex art. 56 c.p.a. – del verbale del Consiglio Direttivo della Lega del 13 maggio 2019, nella parte in cui la LNPB ha deliberato di non dar luogo ai play out originariamente previsti per il campionato di calcio di Serie B, stagione sportiva 2018/2019, ai fini della individuazione della quarta società retrocedenda

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Udite le parti in audizione informale convocata in data odierna;

Vista la richiesta di abbreviazione dei termini formulata da parte ricorrente ai fini della fissazione della Camera di Consiglio Collegiale;

considerato che, nonostante, l’adesione delle parti presenti che hanno espressamente rinunciato ai termini di legge, tuttavia, mancando l’adesione del Comune di Foggia, costituito nel giudizio, non è possibile accogliere la relativa istanza;

visto il ricorso con i documenti depositati;

visto l’atto di costituzione della L.N.P.B;

visti gli atti di intervento di U.S .Salernitana 1919 s.r.l., Comune di Salerno e Comune di Foggia;

Visto l’art. 56 del c.p.a. ;

Considerato che sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza richieste per la concessione della misura cautelare monocratica.

Il verbale impugnato, in immediata asserita esecuzione della decisione del T.F.N resa nel C.U. n. 63/2019, ha determinato il non luogo a procedere dei play out per il campionato di serie B, in quanto la quarta compagine retrocedenda sarebbe stata individuata “iussu iudicis” nella compagine US Città di Palermo s.p.a..

La modifica della graduatoria del campionato, a seguito della retrocessione della squadra del Palermo, in realtà, provoca uno scorrimento che ha come effetto quello di permettere la disputa dei play out a squadre diverse rispetto a quelle individuate nella precedente graduatoria, le quali, per effetto dello scorrimento medesimo, si trovano nelle posizioni di quart’ultima e quint’ultima;

Il citato verbale ha, in tale ottica, attribuito valore alla retrocessione della squadra palermitana, nell’ambito della graduatoria, disponendo la possibilità per la A.C. Perugia Calcio di disputare i play off, ancorché essa non fosse collocata in posizione utile prima della retrocessione del Palermo;

Appare, pertanto, configurabile una situazione di disparità di trattamento nell’ambito delle modifiche alla medesima graduatoria.

Ritenuto, conclusivamente, sussistente un pregiudizio grave ed irreparabile per la parte ricorrente a cui sarebbe da subito preclusa la possibilità di disputare i play out e quindi avere la chance di permanere nella serie B;

considerato che la stagione sportiva è nella fase finale ed è necessario preservare le condizioni sportive ed agonistiche della squadra per sostenere le partite di play out, che non possono avvenire nell’imminenza dei nuovi campionati di calcio.

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 maggio 2019.

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