Giudice sportivo Serie C, due giornate ad Aloi e Caneo

Doppia giornata di squalifica sia per Salvatore Aloi, centrocampista dell’Avellino, che per Bruno Caneo, tecnico della Turris. Entrambi salteranno quindi le prime due sfide dei playoff.

Arrivano anche tante multe dal Giudice sportivo: ammenda per dieci società fra i tre gironi di Serie C. Dai 2.000 euro al Palermo, ai 200 euro di multa al Lecco.

LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALOI SALVATORE (AVELLINO)
per aver, al 41°minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone situato a circa un metro di altezza dal terreno di gioco, nel tentativo di recuperarlo colpiva l’avversario con la scarpa destra sulla nuca.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIGLIORINI MARCO (GUBBIO)

VALENTINI ALEX (PRO VERCELLI)

FIETTA GIOVANNI (PRO PATRIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LOLLO LORENZO (LEGNAGO SALUS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAROTTA ALESSANDRO (MODENA)
1) per avere, all’85°minuto della gara circa, fatto accesso sul terreno di gioco in compagnia delle due figlie, sebbene non fosse inserito nella distinta di gara;
2) per avere risposto in modo non corretto al responsabile della sicurezza che lo invitava a non fare accesso nell’area sopra indicata;
3) per essersi, dal 89ominuto della gara in poi, trattenuto sulla panchina della sua Squadra unitamente alle due figlie;
4)  per avere, al termine della gara, fatto accesso all’interno degli spogliatoi, nonostante non fosse inserito in distinta gara, in compagnia delle due figlie e di altri soggetti non autorizzati;
5)  per avere tenuto, in tale ultima occasione, un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale prima e del Commissario di campo dopo, rivolgendo un epiteto offensivo nei confronti di quest’ultimo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

GIANI ELIA (FIORENZUOLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAMPA ENRICO (TURRIS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)

COCCO ANDREA SALVATORE (SEREGNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MATERA ANTONIO (AVELLINO)
BOTTA MONTERO RUBEN ALEJANDRO (BARI)
GALLO ANDREA (FOGGIA)
LIGUORI MICHAEL (CAMPOBASSO)
DELVINO FABIO FERNANDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
FERRARI SIMONE (GIANA ERMINIO)
BARBIERI TOMMASO (JUVENTUS U23)
BIANCU ROBERTO  (OLBIA)
CLEMENTE GIANLUCA (PRO VERCELLI)
FERRARA ANTONIO (TARANTO)
FRANCO DANIELE  (TURRIS)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANEO BRUNO RAIMONDO (TURRIS)
per aver, al 20°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto a gioco fermo, durante i festeggiamenti per la segnatura di una rete da parte della propria squadra, dopo aver protestato verso il IV uomo nei confronti di una decisione arbitrale, entrava sul terreno di gioco e con fare minaccioso e aggressivo si avvicinava all’arbitro arrivando fino a due metri di distanza. Solo grazie all’intervento dei dirigenti della sua squadra è stato possibile allontanarlo.
Al termine della gara attendeva l’arbitro all’ingresso dello spogliatoio e reiterava frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 1000 AMMENDA

LERDA FRANCO (PRO VERCELLI)
per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite dagli spalti mediante comunicazione telefonica con l’allenatore Nardecchia Massimiliano nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS., con l’applicazione della recidiva in considerazione delle sanzioni della stessa natura già irrogate (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.), in considerazione delle modalità complessive dei fatti e della recidiva.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NARDECCHIA MASSIMILIANO (PRO VERCELLI)
per avere consentito la direzione della squadra all’allenatore squalificato mediante comunicazione telefonica intercorsa con questi durante l’intera gara, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. in considerazione della modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

CONTINI MATTEO (GIANA ERMINIO)

per avere, nel corso del secondo tempo, componenti non identificati della panchina del Giana Erminio, nascosto due palloni al fine di ritardare la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità della condotta posta in essere (r. proc. fed.).

SOCIETÀ

€ 2000 PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1 – nell’avere fatto esplodere, al 27 °minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità all’interno del settore loro riservato;

2- nell’avere lanciato un fumogeno all’interno del recinto di gioco, danneggiando due teloni in PVC utilizzati per la protezione dei pannelli pubblicitari ed i cavi elettrici utilizzati per l’alimentazione dei pannelli suddetti;
3 – nell’avere, al 90°minuto, lanciato oggetti nel settore occupato dai sostenitori del Bari posizionati nella Tribuna Est superiore.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 1000 TARANTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 – nell’avere fatto esplodere, all’ 8°minuto ed al 18°minutodel primo tempo, due petardi di notevole intensità’ nel settore loro riservato;

2- nell’avere lanciato al 12°minuto del primo tempo, un petardo di notevole intensità alle spalle del loro settore;
3 – nell’avere danneggiato i servizi igienici loro riservati provocando la fuoriuscita di acqua;

4 – nell’avere divelto la rete di recinzione fra il terreno di gioco ed il settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose a seguito dell’esplosione dei petardi (r. proc. fed., r. c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 1000 MODENA per avere persone non autorizzate fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara e, successivamente, anche all’interno degli spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 34°minuto del primo tempo e al 37°minuto del secondo tempo, due petardi di notevole intensità nella parte inferiore del proprio settore non occupato da sostenitori.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 90°minuto, lanciato oggetti nel settore occupato dai sostenitori del Palermo posizionati nel settore loro riservato, in risposta ad un lancio di oggetti effettuato da questi ultimi.

Ritenuta la continuazione, valutate le modalità (anche cronologiche) dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, (r. proc. fed.).

€ 300 SUDTIROL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al minuto 92°minuto, un petardo all’interno del settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 300 TRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 30°minuto circa, un petardo all’interno del settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una quindicina di seggiolini posti nel settore loro riservato e nell’avere ricoperto una parete del bagno ospiti dedicata agli uomini con una scritta nera e rossa

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta ( r. c.c. – obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 300 PAGANESE per avere suoi tesserati non identificabili presenti all’interno dello spogliatoio loro riservato, al termine della gara, danneggiato parte dei relativi servizi igienici.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 200 LECCO per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, intonato, al 91°minuto, ripetutamente, per sette volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c..).

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