Serie B, giudice sportivo: 4 squalificati dopo la 12a giornata

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Sono 4 i calciatori squalificati al termine della 12a giornata di Serie B: si tratta di Michele Pellizzer della Virtus Entella, multato anche di 1500 euro, Guillaume Gigliotti dell’Ascoli, Dramane Konate del Pro Vercelli e Claiton della Cremonese.

> SERIE A, GIUDICE SPORTIVO 11A GIORNATA

Ammende anche per 4 società: Pescara, Perugia, Salernitana e Cremonese. Ecco tutte le decisioni del giudice sportivo:

> PALERMO, SEDUTA POMERIDIANA

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

PELLIZZER Michele (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GIGLIOTTI Guillaume (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

KONATE Dramane (Pro Vercelli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario
in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

LOSETO Giovanni (Bari): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento minaccioso ed intimidatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PERUGIA a titolo di responsabilità diretta per il comportamento assunto dal proprio Presidente al termine della gara negli spogliatoi.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva per il
comportamento ostruzionistico assunto dai propri raccattapalle.


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