Giudice Sportivo Serie C: 22 squalificati, stangata per Rizzo

La Lega Pro ha reso note le decisioni del giudice sportivo dopo la 16a giornata di Serie C: alle squalifiche di un giocatore della Juve U23 e di due della Pro Vercelli (comminate in separata sede a causa del recupero Padova – Juventus U23 mercoledì 1 dicembre), si aggiungono altre 22 sanzioni nei confronti di altrettanti giocatori.

Di seguito le squalifiche nel dettaglio:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

RIZZO GIUSEPPE (PESCARA)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo il fischio finale della gara, con il pallone distante, colpiva con un pugno in testa un avversario, senza provocare conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e il colpo è stato inferto con un pugno in una zona del corpo particolarmente delicata.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZITO ANTONIO (PAGANESE)
per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, colpiva volontariamente con una manata alla testa un avversario, con il pallone nelle vicinanze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

CINELLI ANTONIO (CATANZARO)
per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, nell’intento di allontanarlo da sé, colpiva volontariamente con una manata al volto un avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario, da una parte, e dall’altra che la manata è stata sferrata a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DRUDI MIRKO (PESCARA)
per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

MANARELLI DAVIDE (PAGANESE)
per avere, al 44°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava sbracciando e pronunciava al suo indirizzo per quattro volte una frase irrispettosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

COLOMBINI LORENZO (GIANA ERMINIO)
MARCONI IVAN (PALERMO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TURCHETTA GIANLUCA (IMOLESE)
per aver pronunciato un ’espressione blasfema mentre si trovava a centrocampo nei pressi della linea laterale vicino alla panchina della squadra avversaria. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
PIZZUL LUCA (PRO PATRIA)
SCAVONE MANUEL (BARI)
ENRICI PATRICK (LECCO)
COGNIGNI LUCA (FERMANA)
DAVI GUIDO (JUVE STABIA)
FRANCHINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)
ROCCHI GABRIELE (MONTEROSI TUSCIA)
SBAMPATO EDOARDO (PAGANESE)
VANO MICHELE (PISTOIESE)
MARSILI MASSIMILIANO (TARANTO)
PIACENTINI MATTEO (TERAMO)
LORENZINI FILIPPO (TURRIS)
GELONESE LUCA (VIBONESE)
MENDES MURILO OTAVIO (VITERBESE)

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