Serie A, undicesima giornata: le decisioni del Giudice Sportivo

Undicesima giornata di Serie A. Di seguito ecco tutte le decisioni prese dal Giudice Sportivo, attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A:

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere, suoi sostenitori, intonato più volte nel corso della gara, cori espressione di denigrazione territoriale, nonché per avere lanciato, al 38° del primo tempo, un accendino sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GASTALDELLO Daniele (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRUGMAN DUARTE Gaston (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00

MIHAJLOVIC Sinisa (Torino): per avere, al 43° del secondo tempo, protestato platealmente in seguito ad una decisione del Direttore di gara e per avere proferito espressione irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara al momento dell’allontanamento; infrazioni rilevate da un Assistente e dal Quarto Ufficiale. 70/178 d) DIRIGENTI

AMMONIZIONE

FAGGIANO Daniele (Palermo): per avere, al 9° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale“.


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