Giudice sportivo Serie B, Gyomber squalificato per due turni. Due dirigenti inibiti

C’è Norbert Gyomber (ma non solo) tra i giocatori e dirigenti nel mirino del giudice sportivo diS erie B dopo lottavav giornata. Per il giocatore del Perugia sono due le giornate di squalifica per insulti all’arbitro, ma il pugno duro arriva anche per i due dirigenti Servi (Venezia) e Caliumi (Carpi): il primo viene inibito fino al 31 dicembre, il secondo fino a fine ottobre.

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Le sanzioni del giudice sportivo:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

GYOMBER Norbert (Perugia): per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose e, per avere inoltre, al termine della gara, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento irriguardoso.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DELLA ROCCA Francesco (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIANCO Raffaele (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOCIETÀ

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco numerosi bengala; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa
del giuoco.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. COSENZA per avere, al 1° del primo tempo, acceso nel
proprio settore alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018

SERVI Alessandro (Venezia): per avere, al 18° del secondo tempo, contestato una decisione
arbitrale afferrando per un braccio un Assistente strattonandolo; per avere, al termine della gara,
entrato nello spogliatoio dell’Arbitro, per espletare le formalità di fine gara, rivolto al medesimo
espressioni ingiuriose.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 30 OTTOBRE 2018 ED AMMENDA DI € 5.000,00

CALIUMI Claudio (Carpi): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione
arbitrale e, per aver inoltre, al termine della gara, proferito espressione blasfema ed assunto un
atteggiamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara.

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