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Giudice Sportivo C, una giornata a Lancini. Ammenda al Taranto

Il Giudice Sportivo di Serie C ha reso noti i provvedimenti presi durante la 4a giornata di campionato. Una giornata a Edoardo Lancini, difensore del Palermo, espulso con doppia ammonizione durante il match con il Taranto. Il club pugliese ha ricevuto una sanzione per comportamenti pericolosi da parte dei suoi tifosi.

AMMENDE SOCIETÁ

PIACENZA 3.000€


1. Per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, rotto e scagliato a terra la bandierina di riserva del quarto uomo posizionata su di un tavolo all’esterno dello spogliatoio degli arbitri (persona rientrata nello spogliatoio del Piacenza dopo la condotta posta in essere).

2. Per avere suoi tesserati, al termine della gara, danneggiato una parete dell’ingresso degli spogliatoi, una parete dell’ingresso locale docce ed un porta salviette dei bagni.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc.fed.,r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

JUVENTUS U23 1.500€

per avere i suoi sostenitori intonato al 17° del primo tempo cori minacciosi nei confronti dei calciatori avversari ed al 30° del primo tempo offensivi, denigratori ed insultanti per motivi di origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

PRO VERCELLI 1.000€

per avere, al 25° minuto circa del secondo tempo, i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di dirigenti della società avversaria, così rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’ordine e degli Steward.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.)

TARANTO 1.000€

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 45° un rotolo di carta di limitate dimensioni ed al 78° una bottiglietta d’acqua piena senza colpire alcuno all’interno del recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non si è verificata alcuna conseguenza. (r. proc. fed, r. c.c.)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 1.000.00

STRANO OTTAVIO (GIANA ERMINIO)
per aver, al termine della gara, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro: 1. correndo verso di lui, urlando al suo indirizzo parole non percepite nel loro contenuto e contestualmente spingendolo, in maniera leggera, con una mano sulla spalla destra.
2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione portandosi verso l’arbitro e mettendosi a una distanza di pochi centimetri dalla sua faccia, continuando ad urlare parole del pari non percepite nel loro contenuto a causa del tono elevato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00

OLIVA SABINO (SEREGNO)
per aver tenuto un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro, alzandosi in segno di protesta, effettuando gesti plateali e urlando una frase offensiva.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva)

MAYATE MOHAMED (VIRTUSVECOMP VERONA)
per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, uscendo intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire in modo provocatorio protestando platealmente nei confronti del direttore di gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 2.000.00

DI DONATO DANIELE (LATINA)
per aver al 12° e 41° del primo tempo ed al 64° del secondo tempo ripetutamente pronunciato un’espressione blasfema; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. ritenuta la continuazione. (r. proc. fed. r. c.c.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCIENZA GIUSEPPE (PRO VERCELLI)
per avere per i primi 35 minuti del primo tempo diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente da una finestra prospiciente il tunnel che porta dagli spogliatoi al campo in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. (r.proc.fed.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000.00

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (AVELLINO)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con una forte manata al collo durante un contrasto nel corso del quale veniva trattenuto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerata la dinamica della condotta e la mancanza di conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VONA EDOARDO (IMOLESE)
per doppia ammonizione e per aver pronunciato ripetutamente varie espressioni blasfeme mentre rientrava negli spogliatoi dopo essere stato espulso per doppia ammonizione; sanzione di un turno in applicazione dell’art. 37 C.G.S. e di un turno per doppia ammonizione (r. proc. fed.),

POLIDORI MATTIA (VIBONESE)
per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, a gioco in svolgimento, seppur con il pallone a distanza di gioco, disinteressandosi dello stesso e colpendo deliberatamente con uno schiaffo al volto un avversario, facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAFFARA MANUEL (VIRTUSVECOMP VERONA)
per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

MARTINELLI RICCARDO (VITERBESE)
per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GUIDETTI LUCA (FERALPISALò) BONALUMI SIMONE (GIANA ERMINIO) SUSSI CHRISTIAN (PAGANESE) LANCINI EDOARDO (PALERMO) CANNAVO KEVIN (VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIOTTI PIETRO (VIBONESE)

per aver al 40° del primo pronunciato un’espressione blasfema; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

AMMENDA € 500.00

MERLI SALA IVAN (LECCO)
per aver tenuto al termine della gara una condotta non corretta appoggiando la sua fronte contro quella dell’allenatore avversario, riservata alla Procura federale ogni valutazione in ordine al rispetto dei protocolli COVID.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.).

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