Abbonamenti, squilibri a carico del consumatore: indagini contro Lecce e Brescia

Attraverso un comunicato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto di aver avviato due procedimenti nei confronti di Brescia e Lecce, con lo scopo di verificare “la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali del contratto di abbonamento annuale”.

ECCO IL COMUNICATO

“L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due nuovi procedimenti istruttori in materia di clausole vessatorie nei confronti delle società di calcio di serie A Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A..

Questi avvii seguono il mancato accoglimento dell’invito   alle stesse società, del 24 gennaio 2020, con cui l’Autorità ha richiesto di rimuovere dalle rispettive condizioni contrattuali le clausole che avrebbero potuto risultare vessatorie.

Lo stesso invito era stato rivolto anche alle società SPAL S.r.l. e Hellas Verona Football Club S.p.A che hanno poi modificato le condizioni generali di contratto, rimuovendo i profili di possibile vessatorietà evidenziati nelle  lettere di moral suasion, tal che l’Autorità ha archiviato i relativi procedimenti.

Lo scopo dell’istruttoria avviata nei confronti di Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A. è, quindi, valutare la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali del contratto di abbonamento annuale.

Nello specifico si tratta delle clausole che appaiono redatte secondo modalità non chiare e comprensibili di quelle che attribuiscono alle società facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di abbonamento e, infine, di quelle che escludono il diritto dei consumatori:

  • ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento sia per fatti imputabili alla società che di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che comportino la chiusura totale o parziale dello stadio;
  • a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società.

In particolare dette clausole potrebbero risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33,34 e 35 del Codice del Consumo, perché, escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio, comporterebbero un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali.

Al momento sono in corso altri nove procedimenti nei confronti delle seguenti società sportive: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A.”.


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