Palermo, lancio di oggetti e tifosi in campo a fine partita: 4 mila euro di multa

FOTO PEPE / PUGLIA

L’avventura del Palermo in Serie C si chiude con una maxi-multa da parte del giudice sportivo. Ammonta a 4 mila euro l’ammenda comminata al club rosanero per una serie di comportamenti dei tifosi che rientrano nei “fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza” e nei “fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica”.

I fatti contestati sono consistiti:
1) nell’avere lanciato, dalla Curva Nord, nel recinto di gioco e sul terreno di gioco alcuni fumogeni;
2) nell’avere fatto esplodere, dalla Curva Nord, due petardi di elevata potenza, uno nel recinto di gioco, al 1°minuto del primo tempo, e l’altro nel proprio settore, al 4° minuto del primo tempo;
3) nell’avere, nel corso del primo tempo, lanciato, dalla Curva Nord, sul terreno di gioco sette bottigliette di plastica accartocciate all’indirizzo del portiere della squadra ospite, senza colpirlo;
4) nell’avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco e nel recinto di gioco palle di carta, bicchieri contenenti liquido e bottiglie da 500 ml;
5) nell’avere, alla fine della gara, alcuni sostenitori (nel numero di quattro) dal lato gradinata MONTE PELLEGRINO, fatto accesso sul terreno di gioco e rovesciato un tabellone luminoso – led;
6) nell’avere, alla fine della gara, dal lato Curva Nord e da altri settori dello stadio, fatto accesso sul terreno di gioco nel numero di circa trecento, al fine di impossessarsi delle divise ufficiali dei tesserati della loro Squadra o di effettuare fotografie in loro compagnia;
7) nell’avere, con le condotte di cui al punto che precede, provocato il ritardo della cerimonia di premiazione di circa venti minuti, nonostante l’incitamento della rimanente parte del pubblico rimasto sugli spalti a fare rientro nei rispettivi settori al fine di consentire i festeggiamenti nel rispetto del protocollo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose in conseguenza dei lanci e delle esplosioni, e tenuto conto del comportamento della rimanente parte del pubblico (r. proc. fed., r. c.c.).

Ammenda di 500 euro anche per il ds Renzo Castagnini, “per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva (come da distinta consegnata al Direttore di Gara). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed., panchina aggiuntiva)”.

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