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Serie B, contributo di solidarietà: “no” di Empoli e Chievo, ricorso al Coni

Empoli e Chievo si oppongono al contributo di solidarietà della Serie B. I due club, retrocessi dalla Serie A, hanno infatti presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni con l’obiettivo di dichiarare illegittimo il meccanismo introdotto dalla Lega di Serie B nella scorsa stagione.

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Dallo scorso anno infatti i tre club retrocessi dalla Serie A si vedono privati del 20% del paracadute di loro diritto, affinché questo venga redistribuito in parti uguali tra le altre società del torneo cadetto.


Ecco il testo del ricorso:

“Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B,  come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dagli artt. 3, Capo I, art. 7 Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle società ricorrenti.

Le società ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia l’accoglimento del presente ricorso con declaratoria:

  • della illegittimità della pretesa della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B;
  • di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B, delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle Società ricorrenti.

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