Frosinone-Palermo, punizione e promozione: il doppio volto di una sentenza

Pubblicato il da Redazione - aggiornato il - News, Serie B

Frosinone-Palermo, punizione e promozione: il doppio volto di una sentenza

(g.m.) La necessaria premessa è che non ho la competenza di diritto sportivo necessaria per commentare in modo “dotto” la sentenza di secondo grado della Corte d’Appello Sportiva. Da sportivo, però, mi lascia perplesso il fatto che si riconosca la gravità di quanto accaduto a Frosinone, si riconosca che tesserati e sostenitori abbiano avuto comportamenti da stigmatizzare fortemente e da sanzionare adeguatamente, che gli stessi comportamenti sono “in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono, sempre e senza alcuna eccezione, ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico” e che tutto questo venga risolto con due giornate a porte chiuse e in campo neutro quasi a voler dare un maggior “peso economico” alla sanzione. Francamente mi sarei aspettato ben altro tipo di punizione. Siccome si suol dire che le sentenze non si discutono lascio a voi giudicare, pubblicando il dispositivo completo.

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Il ricorso del Frosinone in sede di corte d’appello è stato respinto e la pena aggravata. Il club ciociaro chiedeva di avere tolta la sanzione dei due turni a porte chiuse (con ammenda di 25 mila euro), ma la risposta della Corte d’appello è stata opposta aggravando la sanzione, sostenendo che il giudice sportivo non avesse adeguatamente punito le condotte dei giocatori e del club e che l’episodio (riconosciuto come “premeditato”) meritava di essere sanzioanto in maniera “esemplare” per il mondo calcistico.

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Nelle motivazioni della decisione (QUI il comunicato completo) che respinge il ricorso si legge: “I comportamenti posti in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società FROSINONE CALCIO s.r.l. in occasione della gara FROSINONE-PALERMO dello scorso 16 giugno, meritano di essere fortemente stigmatizzati e adeguatamente sanzionati; tali comportamenti sono, infatti, all’evidenza, in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono, sempre e senza alcuna eccezione, ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico; la gravità dei comportamenti, posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio, è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i Play-off) all’esito della quale sarebbe stata individuata la terza squadra partecipante al Campionato di Serie B, promossa nel massimo Campionato calcistico, la Serie A.

A quanto sopra, si aggiunga che simili episodi, proprio perché posti in essere, tra gli altri, da calciatori professionistici che, come noto, rappresentano un modello per i tantissimi giovani che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della liceità e magari dell’opportunità di simili comportamenti sleali e scorretti”.

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Il collegio poi motiva l’aggravamento della sanzione infliggendo per principio di afflititvità (e come monito) i turni a porte chiuse e in campo neutro: “Questa Corte ritiene che il principio di afflittività, che deve sempre orientare gli Organi di Giustizia Sportiva nell’individuazione e commisurazione delle sanzioni, imponga di irrogare a carico della società FROSINONE CALCIO s.r.l., oltre all’ammenda di € 25.000,00, già disposta dal Giudice Sportivo, la sanzione della squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. Solo una siffatta sanzione appare, infatti, idonea a realizzare la funzione retributiva della pena, dovendo, la Società ricorrente, subire una punizione che possa incidere effettivamente sul risultato sportivo costituendo, pertanto, un giusto corrispettivo per avere violato il precetto fondamentale secondo il quale i risultati sportivi si ottengono comportandosi in modo corretto e leale e non ponendo in essere azioni che, sebbene non abbiano determinato, in un rapporto di causa-effetto, l’alterazione dello svolgimento della gara che occupa e, dunque, il risultato della stessa, hanno, comunque, interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima”.

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E aggiunge: “Più in particolare, il comportamento costituito dal lancio premeditato e organizzato di palloni da parte dei tesserati (calciatori professionistici) della Società FROSINONE CALCIO s.r.l., al solo scopo di spezzettare le azioni di attacco della squadra avversaria, anche se non ha mai interrotto azioni della squadra del PALERMO connotate da un’evidente occasione di segnatura, costituisce, all’evidenza una manifestazione di slealtà e scorrettezza, la cui gravità merita di essere adeguatamente sanzionata. La sanzione determinata nei termini più sopra indicati, peraltro, è in grado, per la sua particolare gravità, di costituire un monito nei confronti di tutti gli attori del mondo calcistico e, quindi, di assolvere anche alla funzione general-preventiva, disincentivando altri dal porre in essere analoghi comportamenti”.

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