“Legittimo respingere l’istanza di fallimento del Palermo”: le motivazioni del Riesame
Pubblicato il da Redazione - aggiornato il - News
“La decisione della sezione fallimentare del Tribunale di Palermo di respingere l’istanza ai danni del Palermo calcio è stata legittima e non il frutto di un patto corruttivo”. E’ questo uno dei punti più importanti contenuto nella sentenza del Tribunale del Riesame di Caltanissetta che l’altro ieri, come evidenziato da Stadionews, ha ridotto le misure interdittive nei confronti del giudice Sidoti e dell’ex presidente del Palermo Giammarva. L’accusa di corruzione, per questo motivo, è stata derubricata dai giudici nisseni. E di sicuro è un pronunciamento che fa indirettamente chiarezza sul fatto che la situazione del Palermo, per quanto critica, non fosse disperata a tal punto da giustificare il fallimento richiesto dalla Procura.
Uno dei punti fotografati dalla “sentenza” è il fatto che “Sidoti registrò in rubrica il numero di Giammarva dopo la sentenza”. I rapporti di conoscenza tra i due erano preesistenti e anche confidenziali ma la loro conoscenza era comunque circoscritta ad aspetti professionali (Giammarva è stato spesso consulente del Tribunale). Nella sentenza si rileva però che “i rapporti di frequentazione fra Sidoti e Giammarva risultano essere ricominciati solo nel mese di aprile 2018”, quindi dopo il rigetto dell’istanza di fallimento da parte del Tribunale.
Il Riesame sottolinea che “le utilità (oggetto dell’accusa di corruzione, ndr) sono state prestate pochissimo tempo dopo la conclusione del procedimento fallimentare nell’ambito del quale Sidoti aveva mostrato la propria pienezza dei poteri, circostanza che induce a ritenere che esse fossero collegate, causalmente o finalisticamente, all’esercizio della propria funzione“.
Nella sentenza si spiega anche che la scelta di Daniele Santoro, stimato professionista, nel collegio dei periti fu collegiale e non attribuibile a Sidoti e che lo stesso giudice – nel parlare con l’avvocato Di Trapani, legale del Palermo – “non ha compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio”.
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